Statuto e regolamento

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA SICILIA APS

 

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17, un’Associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA SICILIA APS”, in breve denominabile anche “AIC SICILIA APS”, con sede legale nel comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME), all’indirizzo di volta in volta comunicato ai competenti uffici.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale cambio di sede legale all’interno dei confini comunali

comunicandolo prontamente ai soci.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune “Associazione Italiana Celiachia” e riconosce in AIC nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l’Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da AIC nazionale, impegnando l’ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di Associazione di promozione sociale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all’AIC Nazionale della quale l’Associazione fa parte.

L’Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

  • interventi e servizi sociali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17,:
    • assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l’accesso ai diritti ad

essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine,

  • interventi e prestazioni sanitarie di cui all’ all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17,:
    • prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE
  • prestazioni socio sanitarie, di cui all’ all’articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17,:
  • attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17
    • divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE
    • diffondere la conoscenza e l’educazione sull’alimentazione senza glutine nell’ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato
  • selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche
  • organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE 
  • attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17,: 
  • realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE 
  • realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC SICILIA APS e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta sg e l’accesso ai diritti
  • attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5, c 1, lettera t) del D Lgs 117/17:
    • promuovere iniziative sportive con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell’importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art 5 c 1, lettera u) :
    • Cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
    • servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell’assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all’informazione sulla dieta senza
  • promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5, c 1, lettera w) del D Lgs 117/17: 

 – sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l’accesso alle tutele e ai diritti 
 – promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC SICILIA APS, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc
 – raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE
 – promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l’utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale
 – promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell’aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all’Associazione.

Si definiscono “Soci Ordinari” gli associati affetti da celiachia e/o da dermatite erpetiforme.

Si definiscono “Soci Simpatizzanti” gli associati che non sono affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la nomina di “Socio Onorario” a persone, associati o meno, che abbiano acquisito particolari benemerenze, anche nell’esecuzione degli incarichi loro affidati, nei confronti dell’Associazione. I soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l’esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; 

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Associazione ad AIC nazionale, scaturenti da Statuto, regolamento riferibili o prodotte da AIC nazionale.

L’Associazione, che ai sensi dell’articolo 1 del presente Statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative il Codice Etico. Le norme statutarie o regolamentari dell’Associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle norme regolamentari di AIC nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC nazionale secondo i propri regolamenti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Decade automaticamente l’associato che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo i termini indicati nel regolamento interno.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 6

(Organi)

 Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo;
  • il Collegio dei Probiviri

 

ART. 7

(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l’Associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l’Associazione al momento dell’assemblea conta almeno 500 soci.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve essere convocata almeno 20 giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera o posta elettronica all’indirizzo dei soci risultante dal libro degli associati. In alternativa è possibile espletare le formalità di convocazione mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione, con opportuna evidenza, nella sede legale e sul sito web dell’Associazione.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice  del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

L’espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare il verbale e richiederne copia a proprie spese.

Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.

Le votazioni riguardanti le persone devono essere fatte a scrutinio segreto.

Per le elezioni di cariche sociali si procederà col sistema di votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro i quali riporteranno il maggior numero di voti.

Qualora l’Associazione abbia più di 500 soci, può organizzare la discussione e la votazione attraverso Assemblee Separate.

Ogni Socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assemblee Separate convocate in relazione alla Sezione Soci e può farsi rappresentare solo da un altro Socio che abbia diritto di partecipare a quell’Assemblea Separata.

Ogni Assemblea Separata è presieduta da almeno un membro del Consiglio Direttivo e nomina uno o più delegati all’Assemblea Generale. Quando si adopera tale forma di convocazione, l’Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee Separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea Separata. I delegati sono eletti, in ciascuna Assemblea Separata, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati e in modo comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati, rappresenteranno, in Assemblea Generale, i voti espressi nelle Assemblee Separate. In caso di impossibilità di nomina di un delegato che rappresenti l’espressione dei voti contrari e/o astenuti, è riservata ai Soci di minoranza la facoltà di farsi rappresentare da un delegato nominato da loro stessi, anche se già delegato dai soci di maggioranza.

L’Assemblea Separata dovrà nominare tanti delegati supplenti, quanti sono i delegati nominati, affinché in caso di necessità, risulti sempre essere garantita la espressione di voto in seno all’Assemblea Generale. I verbali delle Assemblee Separate, salvo che le votazioni avvengano unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione di ogni deliberazione presa.

L’Assemblea Generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate e dagli eventuali supplenti, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati.

I delegati all’Assemblea Generale sono strettamente vincolati ad esprimere, per ogni deliberazione da adottare, il loro voto secondo il mandato ricevuto, rappresentando, in Assemblea Generale, le espressioni di voto manifestate nell’Assemblea Separata che li ha eletti. 

Per ogni deliberazione dell’Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto esclusivamente in base alle risultanze dei verbali di ciascuna deliberazione dell’Assemblee Separate, sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

 

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri di deliberare in merito alla loro espulsione; 
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; 
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; 
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati; 
  • nominare al proprio interno il Presidente, e uno o due vicepresidenti. 
  • nominare persone esterne all’Associazione e ai suoi soci per affidare loro gli incarichi necessari ad una corretta gestione della vita amministrativa dell’Associazione, affinché possano ricoprire, tra l’altro, anche il ruolo di Segretario e di Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di più Vicepresidenti da quello presente in Consiglio Direttivo da più lungo tempo, in loro assenza, dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 9 e 18, eletti dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea in ragione di massimo due rappresentanti per ogni provincia della Regione Sicilia, secondo modalità stabilite nel regolamento interno.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente, anche per delega, la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le riunioni del Consiglio, ciascun Consigliere non può avere più di una delega.

Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l’attività sociale, secondo le linee di indirizzo indicate dall’assemblea degli associati. È investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea degli associati, per un migliore funzionamento dell’organizzazione, dei regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente, per motivi di necessità o urgenza. Il Consiglio Direttivo, su delibera, determina tutti i provvedimenti finanziari necessari alla corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, tramite propria delibera, conferisce i poteri di autonomia di spesa del Presidente, della Segreteria e della Tesoreria.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue singole funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o ad un Direttore.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente può delegare speciali poteri per la firma di singoli atti ad uno dei consiglieri, all’Amministratore delegato e/o al Direttore ed eventualmente ad operatori dell’Associazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere riconfermato consecutivamente una sola volta e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo) 

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

 Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati nazionali o internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura  dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Collegio dei Probiviri)

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • ha il compito di esaminare il ricorso dell’aspirante socio ex 5 dello Statuto;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

L’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

 

ART. 18

(Libri)

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; 
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

 

ART. 20

(Lavoratori)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

REGOLAMENTO INTERNO

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA SICILIA APS

Sede Legale e amministrativa:

Via Salvatore Quasimodo n. 32 – 98049 Villafranca Tirrena (Me), Tel/Fax 090/336947 Iscrizione al nr. 402 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge nr. 383/2020 ed all’art. 64 della L.r. n.9/2015 con D.R.S. 708 del 24.06.2020 C.F.97202440828 – P.IVA 03645940838

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Regolamento interno

Approvato dall’Assemblea dei soci in data 18/04/2021

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Premessa

L’Associazione Italiana Celiachia Sicilia APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme.

L’attività dell’associazione è disciplinata dallo Statuto approvato nell’Assemblea straordinaria dei soci del 31//05/2020. Scopo del presente regolamento interno è quello di disciplinare alcuni aspetti operativi della vita dell’associazione, integrando la disciplina generale dettata dallo statuto.

Il presente regolamento è approvato dall’assemblea degli associati e può essere abrogato o modificato solo da una successiva delibera assembleare.

Art. 1 – Associati

 Gli Associati debbono attenersi alle norme stabilite dallo Statuto, dal presente Regolamento, dal Codice Etico, dalla Policy e dalle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi di AIC Sicilia.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore mosse dallo spirito di solidarietà, che condividono le finalità dell’organizzazione, che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell’associazione.

Chiunque voglia aderire all’Associazione deve provvedere al pagamento della quota associativa, tramite bollettino postale o altra modalità di pagamento, indirizzata all’Associazione, indicando nella causale i propri dati, nonché la richiesta di adesione nel caso di prima iscrizione. La prima iscrizione può avvenire in qualunque momento dell’anno ed ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il rinnovo della quota associativa annuale può avvenire dal 1° novembre e fino al 31 marzo dell’anno successivo e ha validità fino al 31 dicembre dell’anno.

Il socio che non provvede al pagamento della quota entro il 31 marzo viene dichiarato decaduto. Tuttavia, il versamento successivo alla data del 31 marzo fa riacquisire la qualifica di socio attivo per l’anno in corso.

Coloro che hanno formalizzato la richiesta di iscrizione devono impegnarsi al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e possono liberamente e facoltativamente contribuire con ulteriori sovvenzioni a favore dell’Associazione.

Gli associati si distinguono in Ordinari, Simpatizzanti e Onorari.

I soci Ordinari affetti da celiachia e/o da dermatite erpetiforme. I soci ordinari minori di età devono essere rappresentati da un genitore o da un tutore.

I soci Simpatizzanti versano una quota associativa annuale non inferiore alla quota stabilita per i soci ordinari.

I soci Onorari sono scelti tra coloro, anche non soci, che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, anche nello svolgimento di attività particolarmente significativa per la vita dell’associazione, sono proposti da almeno tre consiglieri e nominati tali dal Consiglio Direttivo.

I soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e fanno parte

dell’associazione finché non presentano dichiarazione di rinuncia in forma scritta.

Art. 2 – Assemblea degli associati

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati. L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, cioè che abbiano già effettuato il pagamento stesso. Tuttavia, se il pagamento della quota associativa annuale avviene entro il 31 dicembre di ogni anno, si intende che l’appartenenza all’associazione si è protratta senza soluzione di continuità.

A dimostrazione dell’avvenuto pagamento, è sufficiente la presentazione di documentazione attestante  l’avvenuto pagamento della quota associativa all’ingresso in assemblea.

In caso di nuovi associati, essi potranno esercitare il diritto di voto a condizione che siano iscritti nel libro dei soci da almeno un mese.

Le deliberazioni assembleari di norma sono assunte per alzata di mano ad eccezione di quelle relative all’elezione delle cariche associative, che necessitano dell’utilizzo di una apposita scheda di votazione riportante l’elenco dei candidati. Su richiesta di almeno 1/3 consiglieri o di almeno il 20% degli associati presenti in assemblea le deliberazioni riguardanti specifici argomenti devono essere assunte con voto segreto. Le sedute dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

Art. 3 – Incompatibilità e conflitto di interessi

 INCOMPATIBILITA’

Non possono essere nominati alla carica di Presidente, Consigliere, Revisore o componente dell’Organo di Controllo, e se nominati decadono dall’ufficio, tutti coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni sottoelencate:

  1. ricopra cariche in associazioni od enti, non riconosciute da AIC Sicilia APS, o dalla Federazione AIC e

dalle sue associate aventi finalità analoghe, o aventi finalità in contrasto con quelle dell’AIC.

  1. l’essere parte in causa di controversie pendenti in sede giudiziale o arbitrale, il cui esito possa arrecare eventuali conseguenze di natura patrimoniale e non, nei confronti della Federazione AIC, delle sue associate e delle società a quest’ultime collegate;
  2. l’essere titolare di contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con la Federazione AIC, le sue associate;
  1. l’essere medico o operatore sanitario in attività, impegnato nella diagnosi o cura della Malattia Celiaca e Dermatite Erpetiforme o ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica;
  2. l’avere, direttamente, per affinità o per vincoli coniugali o di parentela sino al secondo grado, interessi professionali o commerciali legati alla produzione e/o distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti senza glutine;
  3. lo svolgere una qualsivoglia attività professionale che possa trarre nonché ottenere vantaggio dalla

carica ricoperta in AIC, salva l’insindacabile autorizzazione del consiglio direttivo.

CONFLITTO DI INTERESSI

Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Federazione AIC e le sue associate, e che tale interesse non sia realizzabile se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 CC).

Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l’obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l’obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse. Per una più compiuta disamina dell’incompatibilità, l’ineleggibilità e il conflitto di interessi si rimanda a quanto stabilito in proposito dal Codice Etico della Federazione Nazionale AIC nonché dalla Policy e /o dal Codice Etico di AIC Sicilia.

Art. 4 – Clientelismo

Ogni componete del CD deve astenersi dall’esercitare pratiche clientelari finalizzate a tutelare l’interesse particolare di individui o di gruppi a detrimento dell’interesse generale. Le cariche di Presidente, Consigliere e nonché tutte le eventuali cariche istituite all’interno del consiglio direttivo compresi i Consulenti Scientifici qualora nominati, sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d’ufficio.

Art. 5 Divieti

Ciascun componete del CD non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, favore, mancia, intrattenimento, ospitalità, remissione di debito, altro beneficio avente valore economico.

Il componete del CD non può accettare per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100 annui, in particolare con riferimento ai soggetti aderenti ai Progetti Alimentazione Fuori Casa

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo cui spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo quanto riservato all’assemblea degli associati.

Le funzioni meramente operative e di compimento delle delibere del Consiglio Direttivo possono essere attribuite al Comitato Esecutivo eventualmente nominato in seno al Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tra 9 e 18 eletti dall’Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita delibera il numero di consiglieri da eleggere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Dopo il secondo mandato, qualora il Consiglio Direttivo non riesca ad individuare al suo interno il suo presidente, il Consiglio Direttivo può chiedere al Presidente uscente il proseguimento del mandato.

Per tutte le votazioni viene costituita una commissione elettorale composta da un Presidente, un

Segretario e da due scrutatori, scelti dall’assemblea purché non candidati in alcun ruolo.

I consiglieri vengono eletti dall’assemblea in ragione di massimo due rappresentanti per ogni provincia della Regione Sicilia. Si precisa che, ai fini del presente regolamento, per province si intendono quelle di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Tale articolazione in province si intende confermata anche in caso di futuri accorpamenti o soppressioni delle province della Regione.

Coloro che si rendono disponibili ad assumere la carica di consigliere devono comunicare alla segreteria regionale in forma scritta mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica con conferma di lettura), la propria candidatura mediante apposito modello, almeno otto giorni prima della data prevista per l’assemblea convocata per l’elezione.

Prima delle votazioni è facoltà di ogni candidato di avere un tempo per presentarsi e motivare la propria candidatura, oltre a dichiarare l’assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse, in osservanza dell’art. 3 del presente Regolamento AIC Sicilia APS e della Policy.

Agli associati presenti in assemblea verrà consegnata una scheda elettorale dove saranno elencati tutti i candidati suddivisi per provincia di appartenenza.

Ogni associato potrà esprimere tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere in ogni provincia. Risulteranno eletti consiglieri, per ogni provincia, i candidati che avranno ricevuto più preferenze.

In caso di parità di voti ricevuti da più candidati, nella stessa provincia, verrà data la precedenza al candidato di età inferiore.

Nel caso in cui il numero dei candidati disponibili non superi il numero massimo di consiglieri da eleggere in ogni singola provincia, tutti i candidati possono essere eletti dalla assemblea per acclamazione.

Nel caso in cui una o più province non esprimano alcun candidato il CD può procedere a cooptare un socio idoneo appartenente alla suddetta provincia. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea, che potrà provvedere alla ratifica.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua elezione, il Consiglio stesso provvederà a nominare al suo interno il presidente, il vicepresidente o i vicepresidenti.

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria tra quelli non eletti nelle

ultime elezioni. Dovrà essere comunque garantita la rappresentanza di almeno un consigliere per provincia.

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti dalla Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le riunioni del Consiglio, ciascun Consigliere non può avere più di una delega. I lavori del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito processo verbale redatto a cura del Segretario, il quale viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva. La partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio direttivo presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

  1. visione degli atti della riunione;
  2. intervento nella discussione;
  3. scambio di documenti;
  4. votazione;
  5. approvazione del verbale;

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat.

La richiesta di partecipazione al CD deve pervenire 48 h prima sella seduta, per consentire la predisposizione della strumentazione.

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta, a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute per partecipare alle riunioni consiliari.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo da menzionare nel verbale, non intervengano per due sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari. Il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare per iscritto al consigliere l’avvenuta decadenza dall’incarico.

Art. 7 – Segretario

 Il Segretario dell’associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo, dell’assemblea degli associati e di curare la tenuta degli altri libri sociali, ad eccezione del libro dei verbali del Collegio dei Revisori o dell’Organo di Controllo. Inoltre, coadiuva il Presidente nell’esplicazione della sua attività, in particolare occupandosi di diramare le convocazioni delle riunioni assembleari e consiliari, nonché dei lavori preparatori alle suddette riunioni, partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo, e se ricopre la carica di Consigliere, è membro di diritto del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Art. 8 – Tesoriere

Il Tesoriere dell’associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla gestione dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione in conformità alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, alla tenuta della contabilità dell’associazione ed alla predisposizione dello schema di bilancio annuale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere ha la facoltà di avvalersi dell’apporto di consulenti esterni, al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti.

Il Tesoriere ha anche il potere di firma sui conti correnti bancari dell’associazione; effettua ogni operazione bancaria; si rapporta costantemente con la segreteria organizzativa della sede regionale e lo studio dei consulenti; partecipa attivamente alle riunioni del consiglio direttivo; collabora con il segretario nella tenuta della prima nota contabile; se ricopre la carica di Consigliere, è membro del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Art. 9 – Consiglieri

Ogni Consigliere rappresenta l’organizzazione sul territorio a cui appartiene; tiene i rapporti con le istituzioni locali; si impegna a mantenere il buon andamento della sede territoriale di competenza; partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo. Ai consiglieri possono essere conferite da parte del presidente in carica speciali deleghe. I Consiglieri regionali nell’ambito della loro attività provinciale possono essere coadiuvati da collaboratori che potranno essere invitati come uditori a partecipare al CD senza diritto di voto. Il Consigliere, in caso di assenza, può delegare solo un altro Consigliere.

Art. 10 – Amministratore delegato – Direttore – Comitato Esecutivo

 Qualora, a norma dell’articolo 8 dello statuto, sia nominato un amministratore delegato o Direttore o un Comitato Esecutivo, esso è composto dalle figure istituzionali del Presidente, Vicepresidente/i, Segretario e Tesoriere, secondo quanto indicato agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, più altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo rimane l’unico organo incaricato ed autorizzato a deliberare, l’amministratore delegato o il Direttore o il Comitato Esecutivo opera nell’ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Consulenti scientifici

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Consulenti Scientifici tra esperti in materie inerenti la Celiachia. I componenti del CS mettono a disposizione dell’Associazione le proprie competenze a titolo volontario. I Consulenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con mere funzioni consultive. Il CS rappresenta un gruppo di lavoro con funzione operativa e/o consultiva non vincolante, espressamente finalizzato al raggiungimento di una parte degli obiettivi di AIC.

Art. 12 – Volontari attivi

Allo scopo di valorizzare l’apporto operativo dei singoli associati e di meglio consentire il collegamento fra la base sociale ed il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, indipendentemente dall’istituzione delle sedi locali, su proposta dei Consiglieri, nomina i volontari attivi, tenuto conto delle necessità territoriali delle singole Province. I volontari attivi condividono gli scopi statutari dell’associazione.

Consapevoli dell’importanza umana, etica e sociale che ha assunto il volontario nella nostra società, svolgono con esclusivo spirito di servizio ed a titolo gratuito le attività loro richieste nell’ambito delle iniziative e programmi per il raggiungimento della mission dell’associazione.

I volontari attivi hanno il compito di promuovere l’attività dell’associazione nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall’assemblea degli associati, ed eventualmente di promuovere nell’ambito della propria provincia una o più sedi locali, di cui costituirà insieme al consigliere il riferimento istituzionale. Qualora nell’ambito della provincia siano costituite una o più sedi locali, il volontario attivo avrà il compito primario di assicurare il collegamento fra gli organi sociali e le sedi locali.

I volontari attivi rispettano le persone con cui entrano in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo. Si impegnano a dare continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi e svolgono la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare, attraverso un tesserino indicante il logo dell’Associazione, VOLONTARIO: nome, cognome. Non si presentano in modo anonimo, ma offrono la garanzia che alle loro spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.

I volontari attivi collaborano con gli altri volontari e partecipano attivamente alla vita della sua Associazione. Prendono parte alle riunioni alle quali vengono invitati per verificare le motivazioni del loro agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.

I volontari attivi si preparano con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all’interno dell’Associazione.

Art. 13 – Sede Regionale

La sede regionale rappresenta la struttura operativa di riferimento del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo eventualmente nominato, con ruolo prevalentemente organizzativo.

Le sue funzioni principali sono le seguenti:

  1. gestione data base regionale degli associati;
  2. coordinamento tutor volontari attivi e sedi decentrate;
  3. erogazione di servizi alle sedi decentrate;
  4. punto di ascolto per gli associati dell’associazione a livello regionale;
  5. gestione amministrativa dell’associazione;
  6. gestione comunicazione istituzionale interna ed esterna;
  7. studio e sviluppo attività regionali di raccolta fondi;
  8. gestione data base relazionale;
  9. collegamento con gli organi nazionali;
  10. rappresentanza presso gli organi regionali e nazionali;
  11. studio e sviluppo aree di attività associative;
  12. segreteria di presidenza

La sede regionale potrà avvalersi, oltre che di personale volontario, di figure professionali retribuite.

Art. 14 – Sedi locali

La costituzione di una sede locale può avvenire su richiesta di almeno n. 25 Associati che risiedano nel medesimo ambito territoriale e viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La sede locale fa capo al consigliere del suo ambito territoriale che costituiscono il tramite con il Consiglio Direttivo. I membri della sede locale hanno il compito di promuovere l’attività dell’associazione nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall’assemblea degli associati.

Allo scopo di dare il maggiore impulso possibile a tale attività potranno nominare al loro interno responsabili per le diverse attività gestionali e/o operative, cui il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo eventualmente nominato faranno riferimento.

Le sedi locali rappresentano articolazioni territoriali dell’unica associazione costituita in ambito regionale, pertanto, pur godendo della massima libertà organizzativa a livello locale, non sono dotate di autonomia finanziaria né giuridica.

Per lo svolgimento della propria attività sul territorio e per la promozione di eventi locali rispondenti al mandato statutario, le sedi locali potranno provvedere al reperimento di fondi non solo a copertura dell’iniziativa ma anche ad implementazione dell’attività associativa. In tali circostanze dovrà essere preventivamente redatto un progetto sintetico dell’iniziativa, al fine di descrivere gli obbiettivi economici e i fini sociali dell’evento, allegando un rendiconto prospettico che pianifichi le entrate e le uscite da sottoporre al Consiglio Direttivo oltreché il risultato atteso.

Ai volontari realizzatori delle iniziative locali, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, spetta, a norma di statuto e a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute nella organizzazione di tali attività.

Le principali funzioni operative delle sedi locali sono così definite:

  1. sostegno alle nuove diagnosi e consegna del materiale di supporto;
  2. coordinamento volontari;
  3. rappresentanza territoriale;
  4. interfaccia con gli associati del territorio di competenza;
  5. essere il volto dell’associazione rispetto alle istituzioni locali, con cui potranno rapportarsi direttamente e attraverso i propri consiglieri;
  6. gestione dell’organizzazione degli eventi locali preventivamente condivisi e adeguatamente supportati dalla sede regionale;
  7. rapporti con le strutture sanitarie locali;
  8. sviluppare le iniziative associative regionali nel proprio territorio;
  9. tenere un dialogo costante con la sede

 

Art. 15 – Commissioni interne

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni interne all’associazione con lo scopo di svolgere specifiche funzioni relative alla realizzazione di particolari attività inerenti ai fini associativi, definendone composizione, compiti e limiti. Le commissioni dovranno relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sull’attività svolta.

Ai componenti le Commissioni interne spettano, a norma di statuto associativo e a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute nello svolgimento dell’attività della propria commissione.

Art. 16 – Rendicontazione delle proprie attività

L’accettazione e l’esercizio della funzione di componente del CD comportano l’accettazione, che si realizza tramite sua sottoscrizione, dello Statuto, del Codice Etico e del presente regolamento. Ciò costituisce un vincolo di responsabilità che il componente del CD assume nei confronti dei soci, ai quali è così assicurato uno strumento trasparente di valutazione della legalità e dell’efficacia del suo operato. Il componente del CD deve dare conto – attraverso la presentazione con cadenza almeno annuale di un documento relativo alle attività svolte – del rispetto del mandato ricevuto e descrivere la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati ottenuti.

Art. 17 – Rapporti con i mezzi di Comunicazione

Il componente del CD deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata.  Ciascun componente del CD deve incoraggiare l’adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulla Celiachia e sull’operato della Associazione, in particolare in relazione alle attività che si trovano sotto la sua responsabilità.

Art.18 – Rapporti con l’autorità Giudiziaria

In presenza di indagini relative all’attività dell’Associazione ciascun componente del CD deve assicurare la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all’attività degli inquirenti.

Il CD deve altresì assicurare l’adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d’ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

Art.19 – Il Collegio dei Past President

I Presidenti di AIC Sicilia una volta che abbiano cessato di ricoprire la suddetta carica potranno aderire su base volontaria al Collegio dei Past President. L’adesione al Collegio dei Past President da parte degli aventi diritto potrà avvenire in qualunque momento successivo all’avverarsi delle condizioni previste mediante richiesta scritta al CD.

Il CD, esaminata la richiesta e verificate le condizioni del candidato per l’ammissione al Collegio dei Past President, lo ammette a farne parte mediante delibera, dalla quale decorre la carica in questione.